Rammentiamo ai diportisti alcune normative ed i documenti da tenere a bordo ad ogni richiesta delle forze dell’ordine operanti in mare e nelle acque interne.
Le unità da diporto devono avere a bordo determinati documenti, secondo la categoria di appartenenza, come riportato nella tabella.
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Documenti da tenere a Bordo |
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(1) ove obbligatoria |
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Con la nuova normativa, ai fini dell'autorizzazione alla navigazione temporanea per un periodo di 30 giorni, è possibile avere a bordo copia della denuncia di smarrimento o furto dei documenti, sempreché il certificato di sicurezza sia in corso di validità ed esista un documento attestante la validità della copertura assicurativa.
Licenza di navigazione
La licenza di navigazione, sia quella provvisoria sia quella definitiva, abilita un'unità da diporto alla navigazione nei limiti indicati dalla categoria di progettazione per i mezzi marcati CE o quelli fissati per quelle senza tale marcatura.
Sulla licenza di navigazione sono riportati i seguenti dati:
· il numero e la sigla di iscrizione;
· il tipo e le caratteristiche principali dell'unità;
· il nome del proprietario;
· il nome dell'unità (se richiesto);
· l'ufficio di iscrizione;
· il tipo di navigazione autorizzata;
· gli estremi del certificato di sicurezza;
· le annotazioni relative gli atti costitutivi, traslativi e estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento di garanzia sull'unità di cui è stata chiesta la trascrizione,
· il numero massimo delle persone trasportabili;
· le eventuali annotazioni per le attività di locazione, noleggio e insegnamento della navigazione da diporto.
Le licenze di navigazione devono essere rinnovate quando si rientra in uno dei seguenti casi:
· cambio di Ufficio d'iscrizione, in questo caso cambia la sigla d'identificazione (numero d'iscrizione e sigla dell'Ufficio);
· modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo;
· modifiche dell'apparato motore;
· cambio del tipo di navigazione autorizzata;
· modifica del nome dell'unità.
Certificato di sicurezza
Questo documento attesta la rispondenza dell'unità da diporto al "Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto" emanato con il Decreto Ministeriale del 5 ottobre 1999, n. 478. Il certificato è emesso sulla base della dichiarazione di conformità CE, rilasciata dal costruttore o da un suo rappresentante (unità marcate CE) o dell'attestazione d'idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato od autorizzato.
I certificati di sicurezza hanno un periodo di validità iniziale variabile a seconda del mezzo, mentre i successivi periodi sono uguali per tutti: cinque anni.
Qualora l'unità subisca delle variazioni all'apparato di propulsione o ad altre caratteristiche tecniche tali da far venire meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso decade e ne deve essere richiesto uno nuovo.
I certificati devono essere sottoposti a convalida nel caso di avaria grave oppure di modifiche o cambi non significativi alle caratteristiche tecniche di costruzione.
Conformità e Marcatura CE
Per essere immesse in commercio e in servizio le unità da diporto devono soddisfare i requisiti previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 "Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto". Il soddisfacimento dei requisiti è testimoniato dalla certificazione di conformità. La relativa dichiarazione è rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nella Comunità europea.
La sopracitata Legge prevede che alle unità da diporto e ai componenti, sia separati che installati, costruiti dopo il 16 giugno 1998, sia apposta la marcatura CE che attesta la conformità dell'unità e dei componenti ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori; senza questo marchio tali costruzioni e manufatti non possono essere messi in circolazione nei paesi membri della Comunità Europea. L'importante è che l'unità sia in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva e attestati con la sigla CE a prescindere dal Paese di costruzione, che può essere comunitario o meno.
Oltre ai mezzi di lunghezza inferiore ai 2,50 m le seguenti unità da diporto sono escluse dall'obbligo della marcatura CE:
· navi da diporto;
· destinate unicamente alle regate, comprese quelle a remi e per l'addestramento al canottaggio, qualificate in tal senso dal fabbricante;
· canoe e kayak, gondole e pedalò;
· tavole a vela;
· tavole a motore, moto d'acqua e altre unità analoghe a motore;
· originali e singole riproduzioni di unità da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e classificate in tal senso dal fabbricante;
· sperimentali, sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;
· costruite per proprio uso e non immesse sul mercato comunitario per un periodo di cinque anni;
· specificatamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali
· sommergibili;
· veicoli a cuscino d'aria;
· aliscafi.
La marcatura CE prevede la suddivisione in quattro Categorie di progettazione, in base alle quali vengono definiti sia i limiti di navigazione sia il numero massimo di persone trasportabili.
Ogni unità da diporto marcata CE deve avere, fissate sullo scafo e separate fra loro, due targhette denominate rispettivamente Numero d'identificazione dello scafo e Targhetta del Costruttore.
La targhetta Numero d'identificazione dello scafo deve riportare, oltre al marchio, i seguenti dati:
· codice del costruttore,
· paese di costruzione;
· numero di serie (unico);
· anno di costruzione;
· anno del modello.
La Targhetta del Costruttore, deve contenere i seguenti dati:
· nome del costruttore;
· marcatura CE;
· categoria di progettazione (A, B, C o D);
· portata massima consigliata dal costruttore (pesi a bordo).
- La portata massima consigliata dal costruttore [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l'unità da diporto è stata progettata, è determinata in funzione della categoria di progettazione, della stabilità e del bordo libero, della galleggiabilità e del galleggiamento;
· numero di persone, raccomandato dal fabbricante, per il cui trasporto l'unità è stata concepita.
Manuale del proprietario
Tutte le unità da diporto sottoposte alla normativa CE devono essere dotate del Manuale del proprietario in lingua italiana e originale del Paese del paese in cui è commercializzata. Il manuale dovrà riportare oltre ai dati indicati nella Targhetta del Costruttore, specificando bene la portata massima consigliata dal costruttore, anche quelli relativi al peso a vuoto dell'unità da diporto (in kg) e la potenza massima nominale del motore installabile a bordo. L'opuscolo deve inoltre contenere le informazioni sui rischi d'incendio e di allagamento.
Assicurazione
Tutte le unità da diporto, ad esclusione di quelle a remi e a vela senza motore ausiliario, devono avere l'assicurazione per responsabilità civile (RC), per i danni prodotti alle persone.
Inoltre, l'assicurazione per responsabilità civile è obbligatoria anche per tutti i motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati. Il contrassegno dell'assicurazione va esposto.
Certificato d'uso del motore
Tutti i motori fuoribordo, entrobordo e entro-fuoribordo installati sui natanti da diporto (non iscritti nei registri), devono essere corredati dal "Certificato d'uso del motore", dove sono riportati la potenza del motore in KW e la cilindrata. La richiesta di rilascio deve essere avanzata alla Capitaneria di Porto o agli Uffici Circondariali marittimi o all'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
Licenza d'esercizio RTF
La domanda per la licenza di esercizio, obbligatoria per gli apparati VHF, deve essere presentata in bollo all'ufficio di iscrizione dell'unità.
L'autorità:
· assegna il nominativo internazionale;
· rilascia la licenza provvisoria di esercizio (valida fino all'acquisizione di quella definitiva);
· trasmette all'autorità competente la documentazione per il rilascio della licenza definitiva.
La licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo richiesto e è sostituita solo in caso di cambio dell'apparato stesso
Per i natanti da diporto, non iscritti, la richiesta di licenza deve essere presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità in cui l'apparato è installato.
Certificato Limitato di Radiotelefonista
Per utilizzare qualsiasi apparato VHF, sia palmare o fisso, è obbligatorio possedere il Certificato Limitato di Radiotelefonista che viene rilasciato, senza esami, dagli Ispettorati Regionali del ministero delle Comunicazioni e è valido su unità da diporto e navi fino a 150 tonnellate di stazza lorda e con stazioni radio di potenza non superiore ai 60 Watt
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