Limiti di navigazione di un natante
di Giuseppe Accardi
di Giuseppe Accardi
Al fine di dirimere una certa confusione che spesso viene fatta sui social, è opportuno operare alcuni chiarimenti.
Mentre il codice della navigazione definisce Nave qualsiasi galleggiante di lunghezza superiore a 2,5 metri, Il codice della nautica da diporto D.lvo 171/2005 (ed il successivo aggiornamento operato con il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229), con l’Art. 3 divide il naviglio da diporto in sei categorie:
Un’attenzione particolare va quindi innanzitutto fatta tra la terminologia generica di “Nave” decretata dal Codice della Navigazione e “Nave da Diporto” decretata nel Codice della nautica da diporto.
L’ Art. 15 (Iscrizione) stabilisce che: “Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)”, ovvero sono iscritte nel naviglio nazionale nel quale, oltre alle generalità del proprietario, è certificata la nazionalità italiana dell’unità che conseguentemente è autorizzata/obbligata ad inalberare la prevista bandiera italiana del naviglio: quella con al centro lo stemma delle Repubbliche Marinare, genericamente chiamata “Bandiera mercantile italiana”.
La convenzione di Montego Bay stabilisce che, in alto mare, le unità battenti bandiera di uno determinato Stato possono essere fermate (subire ispezioni) unicamente dalle navi da guerra del medesimo Stato di bandiera.
A ciò va aggiunto che navi che inalberano la bandiera di uno Stato senza averne titolo o che non siano riconducibili ad alcuno Stato sovrano, sono considerate Navi pirata e possono subire ispezione da parte di qualsiasi nave militare di qualsiasi Stato.
Andando avanti nella lettura del Codice Diporto troviamo
Art. 27
Natanti da diporto
1.I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
2.I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
A significare che i natanti da diporto, essendo esclusi dall’obbligo di iscrizione nei registri di Stato, non possono vantare l’appartenenza allo Stato italiano.
Tuttavia, volendo, un natante da diporto può essere iscritto nei registri di Stato ed in tale caso ne assume il regime giuridico.
Parliamo quindi di natante registrato e quindi, venendo certificate nazionalità e proprietà- possono battere la bandiera del naviglio italiano e navigare nelle acque internazionali purchè la certificazione CE lo consenta.
Quanto sopra è ben esplicitato dal comma 4 dell’art. 27:
4.I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa.
Quanto all’art. 27 comma 4 toglie quindi ogni dubbio di chi vorrebbe asserire che un natante in categoria 3 o 4 possa comunque navigare oltre le 12 miglia dalla costa!
Questa determinazione è per contro più restrittiva della precedente, che ne limitava la navigazione entro le acque territoriali.
Per definizione, le acque territoriali sono quelle che si estendono oltre 12 miglia, oltre la linea di base.
Cosa è la linea di base?
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Per evitare di tracciate una linea ipotetica che sia l’esatto contorno della costa, qualora vi sia una rientranza della costa (o un’isola) i cui capi estremi non siano distanti fra loro più di 24 miglia, viene tracciata una linea, cosiddetta “linea di base”, dalla quale si dipartono per 12 miglia verso il largo, le acque territoriali. Le acque delimitate all’interno della linea di base vengono definite “acque interne marittime”. Il dettaglio a lato è preso dalla carta ufficiale, annessa al DPR 816 del 28 aprile 1977, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 305 del 9 novembre 1977 |
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Per maggiore definizione: un natante, non iscritto, che inalberi la bandiera della marineria italiana equivale a dichiarare falsamente di essere un’unità iscritta nel registro nazionale, commettendo un illecito.
Un natante non iscritto non può quindi inalberare la bandiera delle repubbliche marinare, tuttalpiù quella della Repubblica italiana.
Giuseppe Accardi
Presidente UniversoMare
Associazione per la Nautica
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