Patente Nautica: intervento Confarca in merito al nostro articolo del 15 febbraio 2022

Egregio Direttore,
da quando è entrato in vigore il Decreto ministeriale 10 agosto 2021 n° 323, sui social e su diversi media si leggono articoli che a nostro avviso possono mandare in confusione l’utenza nautica circa i ruoli che esistono per il conseguimento delle patenti nautiche.
Premesso che oggi la cultura nautica in Italia ha necessità di essere sviluppata maggiormente, per cui auspichiamo che, in questo esclusivo intento, continuino ad aderire strutture autorevoli come la Lega Navale Italiana e la Federazione Italiana Vela.
Tuttavia, per rispetto dei lettori, dell’utenza nautica tutta e della sana informazione, riteniamo opportuno fare qualche precisazione al fine di evitare che affermazioni, come quelle scritte dall’Ammiraglio Botrugno, ufficiale della marina militare oggi in pensione e facente parte della Lega Navale Italiana, possano confondere le idee, paragonando una legge in vigore ad un qui pro quo, con cui, per una errata interpretazione, sarebbero stati estromessi i centri di istruzione della nautica nelle certificazioni pratiche obbligatorie previste dalla nuova normativa sugli esami patente nautica, e mettendo sullo stesso piano i centri e le scuole nautiche.
Innanzitutto, cosa è una scuola nautica?
Sicuramente non è un’autoscuola, come erroneamente viene riportato di tanto in tanto. Esistono imprese che svolgono attività esclusivamente di scuola nautica ed imprese che fanno sia attività di scuola nautica che di autoscuola, ma sono due attività distinte e sottoposte a legge differenti: le prime al codice della nautica e le seconde al codice della strada.
Il codice della nautica, che è il “libro sacro” per chi lavora in questo settore, al comma 1 dell’art. 49 septies recita: “Le scuole per l'educazione marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. L'attività di scuola nautica è esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese”.
Non mi risulta che i centri di istruzione per la nautica, quindi le sezioni affiliati alla LNI o alla FIV, siano imprese o consorzi di imprese, bensì, nella maggior parte dei casi, associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro o enti per la divulgazione marinaresca.
Tuttavia, sempre il codice della nautica, al comma 1 dell’art 49 octies recita: “Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche”.
Con questa norma, il Legislatore non mette sullo stesso piano i cin e le scuole nautiche, anzi fa una netta distinzione tra i soggetti:
• Le scuole nautiche sono imprese e sono i soggetti che possono svolgere i corsi patente nautica, imprese che producono lucro e quindi reddito e pertanto versano nelle casse statali iva e tasse, quindi soggetti ad un’elevata pressione fiscale al pari di qualsiasi azienda italiana;
• I centri di istruzione per la nautica, possono svolgere i corsi ai loro associati ma senza scopo di lucro, e questa possibilità fu data loro proprio nell’intento di divulgare la cultura nautica e, infatti, al successivo comma 8 dell’art. 49 octies L. 171/2005 è stato stabilito che “I centri di istruzione per la nautica svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di due o più categorie previste dall'articolo 39, comma 6, tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al comma 9 e hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unita' da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. “
Pertanto, i centri di istruzione per la nautica, possono fare le patenti nautiche solamente per i loro soci ordinari già iscritti, in maniera associativa ovvero con un compenso che rientri solamente nel recupero delle spese, senza pubblicità e senza alcun lucro, in quanto la loro pressione fiscale è notevolmente ridotta.
Quello che, purtroppo, accade oggi all’insaputa dell’utenza nautica, è che molti cin appartenenti alla LNI e alla FIV, probabilmente all’insaputa delle direzioni centrali degli stessi enti, producono lucro poiché fanno pagare i corsi patente a prezzi di mercato al pari delle scuole nautiche stesse che, a loro differenza, sono sottoposte ad una pressione fiscale che va ben oltre il 60%.
Infatti, i cin in questione che fanno lucro, svolgono corsi patente nautica agli associati che hanno fatto la tessera esclusivamente per svolgere il corso patente nautica, basta guardare i loro siti web o le loro pagine social per capire di cosa stiamo parlano.
E questo Confarca lo denuncia da anni: capisco che i CIN si sentano uguali alle scuole nautiche, e quindi operino come delle vere imprese, però invito loro ad accomodarsi e pagare le stesse tasse al pari delle scuole nautiche. Sono certo che le casse dello Stato ne beneficeranno e anche i cittadini.
Pertanto, per rispondere a tutti coloro che non capiscono come mai i centri di istruzione alla nautica di LNI e FIV siano stati estromessi dal Legislatore nel poter emettere le certificazioni pratiche obbligatorie, il motivo è semplice: perché sono centri senza scopo di lucro e le uscite in barca producono reddito.
Proprio per questo motivo, il legislatore ha dato questo potere certificatorio alle scuole nautiche, e ciò non può assolutamente essere confuso con una ipotetica imprecisione legislativa, ovvero con un "qui pro quo".
Non vi è la possibilità di ipotizzare un'interpretazione forviante, le scuole nautiche sono entità professionali soggette a scopo di lucro che pagano oltre il 60% di imposte dirette più i contributi lavorativi e più le imposte indirette e non il misero 3% della pressione fiscale a cui sono sottoposti i CIN come le SSD e le ASD.
Comprendo che oggi ci siano i candidati patente nautica dei CIN, associati dell’ultimo minuto (anche se sarebbe più corretto definirli veri e propri clienti) che si trovano in questa difficoltà poiché devono certificare le uscite in barca: però essi devono prendersela con chi gli ha eluso la verità in vigore da anni e non con chi rispetta le Leggi e ne paga le conseguenze da tempo, adeguandosi alle regole imposte dal Legislatore, come correttamente fanno le scuole nautiche.
I CIN, in questo momento storico, dovrebbero invece pensare ad aprire i corsi da esperto velista anche a quei soggetti non appartenenti alla FIV o alla LNI, come prevede la legge 260 del 2017, che spesso proprio la Lega Navale dimentica regolarmente di inserire negli elenchi ufficiali che comunica alle capitanerie e alle motorizzazione circa gli esperti velisti abilitati per svolgere gli esami patente nautica, con la consueta e strumentale epurazione di coloro che non sono iscritti alla LNI.
La Confarca, in qualità di associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale per le le scuole nautiche, ha il dovere di tutelare quelle imprese che sono realtà imprenditoriali e contribuiscono alla crescita economica professionale e soprattutto alla cultura nautica di questo paese.
RingraziandoLa per l’attenzione che rivolgerà a questa nostra doverosa precisazione, con stima le auguro
Buon vento,
Marco Morana
Vice segretario sezione nautica della Confarca
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