La gestione dei rifiuti della nave e dei residui di carico
Di Edoardo Di Mauro
Di Edoardo Di Mauro
In materia di gestione dei rifiuti il T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006) per quanto concerne i rifiuti della nave e dei residui di carico rimanda ad apposita disciplina speciale in attuazione delle direttive europee.
A quali obblighi è tenuto il comandante di un’imbarcazione da diporto e soprattutto a quali sanzioni sarebbe soggetto?
Innanzitutto è opportuno precisare cosa si intende ai sensi di legge per rifiuti della nave e per residui di carico.
Sono rifiuti della nave quelli, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell' ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78.
Invece sono residui di carico i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite.
La legge ha stabilito l’obbligo di notifica e l’obbligo di conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta.
Per quanto concerne la notifica il comandante della nave diretta verso un porto situato nel territorio nazionale adempie agli obblighi di notifica con la compilazione di un modulo e con la trasmissione delle informazioni in esso riportate (dettagli della nave; dettagli del porto e del viaggio; tipo e quantitativo di rifiuti da conferire) all'Autorità marittima da effettuarsi:
a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto porto è noto;
b) non appena il porto di scalo è noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;
c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.
Alla notifica non sono tenute le imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.
Al conferimento dei rifiuti il comandante della nave provvede ogniqualvolta lascia il porto di approdo.
In deroga a quest’ultima disposizione la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere adempiuto all’obbligo di conferimento previa autorizzazione dell'Autorità marittima, che avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del chimico del porto, ove presenti, ha accertato, sulla base delle informazioni fornite con la notifica, che la stessa nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento.
L'Autorità competente, qualora ritiene che nel porto di conferimento previsto non sono disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non è conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiede alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.
In casso di inosservanza degli obblighi descritti sono previste le seguenti sanzioni sanzioni:
il comandante della nave che non ottempera agli obblighi di notifica e trasmissione delle informazioni all’Autorità competente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3000,00 a euro 30.000,00;
il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto che, approdando in un porto, non conferisce i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3000,00 a euro 30.000,00;
Il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 a euro 500,00.
Edoardo Di Mauro
Diritto della navigazione e ambiente
Tel. 333 45 88 540
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