Il Posto Barca: ecco cosa c’è da sapere
Di Daniele Motta
Di Daniele Motta
Con questo articolo vogliamo affrontare una tematica assai poco trattata ma allo stesso tempo anche diffusissima nel settore diportistico: l’acquisto del posto barca.
Anzitutto c’è da dire che con lo sviluppo del diporto e il relativo accrescere dell’acquisto di imbarcazioni ai fini ricreativi anche tutti quei servizi ricadenti in queste attività hanno visto, anche per quanto riguardano le infrastrutture, uno sviluppo assai sostenuto includendo in questa ottica - naturalmente -, i porti, soprattutto quelli turistici.
Dai primi anni 2000 infatti sulla scia di questi sviluppi e mutamenti anche il c.d. acquisto del posto barca è stato oggetto sia di disquisizioni che sviluppi assai crescenti.
Ma cominciamo dalle definizioni. Anzi tutto è opinione pressoché unanime, da parte di molti giuristi ed addetti ai lavori che la definizione “acquisto” del posto barca sia, per molti fattori che cercheremo di spiegare, impropria. In primis ciò è dovuto dalla peculiarità del diritto marittimo, nonché in ciò che concerne lo stesso demanio marittimo. La normativa infatti definisce – negli artt. 822 e 823 del codice civile - la condizione giuridica dei beni demaniali prescrivendo che:
- Essi possono appartenere soltanto ad enti pubblici territoriali;
- Sono inalienabili ed imprescrittibili;
- I terzi possono divenire titolari di diritti parziari su di essi, solo in virtù di apposito provvedimento concessorio amministrativo;
- L’autorità amministrativa, in relazione ad essi, è dotata di una potestà di autotutela in forza alla quale può reagire direttamente ed anche con procedimenti esecutivi ad eventuali turbative del possesso o pretese a terzi.
Probabilmente già prendendo nota di quanto recitano questi due articoli di legge dovrebbero, già, in qualche modo, far evincere come sia praticamente impossibile parlare di acquisto di qualsiasi cosa in un contesto demaniale. Dunque fatto salvo lo sfruttamento da parte del privato, opportunamente provvisto di propedeutica concessione demaniale, null’altro, parafrasando, è previsto in quanto a proprietà e, in senso lato, a tutti quei diritti annessi, come la vendita per esempio.
Avendo perciò chiarito alcuni importanti aspetti, riconducibili sia allo stato di diritto che, in parte, a quelli ricadenti tra ente gestore e amministrazione, andiamo a parlare ora delle consuetudini applicate all’utente, ovvero e spesso il diportista.
A chi si accinge al c.d. acquisto e non essendoci fonti e discipline normative in merito all’argomento in oggetto, solitamente lo sfruttamento e il godimento del posto di ormeggio da parte dell’utente è perciò – e di fatto -disciplinato da istituti contrattuali tipici del diritto privato, utilizzando in tal senso scritture private aventi, in primis, scadenza coincidente con quella posta dall’amministrazione all’ente gestore (la scadenza della concessione).
Altro caso, non meno improbabile è di trovare, inserito nel contratto di ormeggio, la locazione (perciò la disponibilità di quel determinato posto di ormeggio), il deposito (custodia del bene), la somministrazione (utenze e servizi) ed il comodato.
È chiaro che nulla impedisca che anziché applicare un contratto di ormeggio comprensivo di determinati servizi, per così dire, all inclusive, sia invece solo prevista la locazione determinando così un contratto di portata meno ampia ma, allo stesso tempo, con risvolti giuridici magari assai diversi (basti pensare ai soli riflessi, nei confronti della marina, nel deposito dell’imbarcazione).
Non entrando nel merito della bontà o meno a fronte di un investimento in tal senso è però opportuno dire che questo tipo di investimenti non possono avere, di certo, le peculiarità, ed in parte i vantaggi, dati sia dalla proprietà navale che di quella tipicamente immobiliare.
Ciò detto il miglior approccio anche in questa tematica dovrebbe essere fatta non solo con oculatezza ma possibilmente accompagnata da una valida guida (o expertise) tipica di un soggetto legale e/o specializzato in materia al fine di rendere, nei limiti possibili, la locazione o la sub locazione quanto più congrua e sicura, anche per l’utente. Inutile perciò dire che, stante le considerazioni in merito ai termini e alle condizioni spesso applicate dall’ente gestore all’utente queste siano, molto spesso, fonte di una prassi fatta di uno squilibrio contrattuale non di rado a forte vantaggio (con relative limitazioni di responsabilità) del concessionario.
Daniele Motta
Perito e Consulente Navale
Tel. +39 389 006 3921
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www.perizienavali.it
La foto di copertina è tratta da www.ligurianautica.com
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