Il Codice della Nautica e le Attività Lucrative: disciplina e criticità
Di Daniele Motta
Di Daniele Motta
Recentemente e con le ultime notizie arrivate sul fronte della nuova stesura del nuovo Codice della Nautica da Diporto avevamo già accennato e commentato brevemente già alcuni temi riferiti alla vigente normativa individuandone alcuni aspetti degni di attenzione. In questa circostanza vogliamo, invece, proporre un approfondimento sulle tematiche più spinose, affrontando cosi anche alcuni casi reali dove il diportista o l’imprenditore spesso incappa.
Come sicuramente è noto quasi a tutti il codice della nautica è il principale riferimento normativo, assieme al codice della navigazione, che disciplina, tra le molte cose, anche l’utilizzo lucrativo delle unità da diporto.
Ciò detto l’articolo affronterà essenzialmente alcune attuali criticità del codice.
La prima grande problematica è riconducibile agli usi commerciali effettivamente regolamentati dal codice.
Infatti solo in riferimento a questa tematica sono infatti molte le imprese che a vario titolo, utilizzando come strumento un’imbarcazione, fanno impresa. Le attività sono molte, ma indicativamente possiamo segnalarne alcune, come ad esempio: corsi di vela e navigazione, corsi per skipper, Boat Hotel, velaterapia ecc. ecc.
Tutte attività economiche che se pur per definizione possono essere classificate come “attività lucrative” non sono di fatto disciplinate e regolamentate dalla norma portando, frequentemente, molti addetti ad operare in situazioni di sostanziale illegittimità, sotto il profilo squisitamente normativo, con tutti i relativi ed eventuali rischi del caso.
In questo senso, infatti, pur con tutti i suoi limiti, l’attuale disciplina del codice della nautica (cfr. art. 2 del codice) regolamenta solo quattro tipologie di attività commerciali:
Altro punto importante da considerare è quello assicurativo che se non debitamente “verificato”, sempre rimanendo nell’utilizzo commerciale, può rappresentare un vero e proprio pericolo in caso di sinistro: ciò è dato dalla non obbligatorietà di specifiche estensioni assicurative per l’utilizzo commerciale.
La problematica infatti spesso può essere “pagata” in caso di sinistro. In questa circostanza e nel caso venisse riscontrata l’assenza delle specifiche coperture per l’utilizzo per le quali l’unità è destinata (ma anche nei casi in cui il comando fosse affidato a persona non in possesso dei necessari titoli), l’assicurazione potrebbe in effetti valutare la possibilità di non erogare alcun rimborso e, peggio, esercitare un’eventuale azione di rivalsa.
Ma altra questione, tutt’altro che infrequente, riguarda invece l’assunzione (o pseudo tale) dei marittimi che frequentemente, oltre che ad essere sprovvisti dei necessari titoli, vengono impiegati senza alcuna forma di regolarizzazione contrattuale. Qui i rischi ci sono e per tutti:
L’armatore è costantemente a rischio di rivendicazioni e/o vertenze, oltre che essere esposto sul fronte amministrativo ed assicurativo (in caso di sinistri). Il marittimo (o pseudo tale) e soprattutto nel caso in cui non abbia i necessari titoli per svolgere la professione marittima, oltre che rischiare penose conseguenze si ritrova – chiaramente - a lavorare nella piena illegittimità senza coperture assicurative e assistenziali, altrimenti previste per il personale regolarmente iscritto nella gente di mare.
Tutte queste considerazioni dovrebbero portare, quantomeno, a varie riflessioni e a valutare alcune possibili soluzioni.
Sul fronte assicurativo potrebbe essere ad esempio altamente consigliabile farsi seguire da un esperto non solo nella scelta della compagnia, e perciò della polizza, ma anche nella valutazione, preliminare, delle stesse condizioni di polizza.
Per quanto riguardano invece gli impieghi commerciali delle unità e più in generale delle attività che un’impresa esercita o vorrebbe esercitare una soluzione potrebbe essere quella di verificare, tramite uno studio normativo, tutte le possibili soluzioni per operare nella massima legittimità e legalità.
Infine per quel che riguarda l’impiego di personale, come peraltro più volte detto in alcuni articoli, è sempre meglio creare degli opportuni Agreement (contratti) che vadino a disciplinare i rapporti di lavoro oltre prendersi il tempo di valutare tutte le soluzioni applicabili e tipiche nel settore del lavoro marittimo che, lo si ricorda, sono varie e spesso percorribili.
Daniele Motta
Perito e Consulente Navale
Tel. +39 389 006 3921
info@studiomcs.org
www.perizienavali.it
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