Conformità UE e obblighi dei diportisti, costruttori ed operatori economici: le novità del 2016
Di Edoardo Di Mauro
Di Edoardo Di Mauro
In attuazione della normativa europea il nostro legislatore aveva già in precedenza elencato i requisiti essenziali che le unità da diporto devono soddisfare affinchè possano essere messe in servizio e le condizioni a tutela della sicurezza di persone o cose e dell’ambiente.
Dal 18 gennaio 2016 sono entrate in vigore sostanziali novità che interessano sia il profilo degli obblighi in capo al diportista sia le eventuali sanzioni per l’inosservanza di esse.
A dire il vero il testo del decreto legislativo si riferisce non solo ai diportisti ma innanzitutto ai fabbricanti e a coloro che immettono nel mercato dell’Unione Europea le unità da diporto, i cosiddetti importatori e i distributori, tutti definiti dalla legge come operatori economici.
L’importatore privato invece è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che importa nell'Unione europea, nel quadro di un'attività non commerciale, un prodotto originario di un paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio. Quindi il diportista.
Se il fabbricante non ottempera alle responsabilità ai fini della conformità del prodotto, un importatore privato, prima di mettere il prodotto in servizio, si accerta che esso sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di legge e assolve o fa assolvere gli obblighi del fabbricante. Tra questi obblighi:
1) quello di conservare la documentazione tecnica progettazione, la costruzione, il funzionamento e la valutazione della conformità UE chiaramente comprensibili;
2) quello di fornire a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.
Le emissioni dei gas di scarico e le emissioni acustiche sono alcuni degli elementi oggetto della valutazione di conformità UE.
Le unità da diporto, le componenti e i motori di propulsione che recano la marcatura CE si presumono conformi.
E’ bene comunque evidenziare alcune sanzioni che possono essere irrogate per inosservanza degli obblighi elencati.
L'operatore economico o l'importatore privato stabilito nel territorio comunitario, che immette sul mercato o che mette in servizio un’unità da diporto non conforme alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosità, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 26.658,00 euro a 123.949,00 euro.
Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la marcatura CE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 26.658,00 euro a 123.949,00 euro.
Chiunque violi gli obblighi di conservazione e di esibizione della documentazione tecnica è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro.
Edoardo Di Mauro
Diritto della navigazione e ambiente
Tel. 333 45 88 540
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