Boe segnasub e distanza di sicurezza
Di Romina Ridolfi
Di Romina Ridolfi
Dopo i tanti incidenti occorsi negli anni, in cui hanno perso la vita sub colpiti colpiti dal passaggio di imbarcazioni, senza alcuna attenzione alle segnaletiche, è d'obbligo sottolineare e commentare alcune delle principali norme riguardanti la sicurezza in mare.
Con il protocollo 82/033465 in data 26 maggio 2003 è stata emanata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto a tutte le Capitanerie di Porto una Circolare che di fatto ha modificato la distanza alla quale devono transitare le imbarcazioni, sia a vela che a motore, dalla caratteristica boa segnasub, portandola ad un minimo di 100 metri, in luogo dei precedenti 50.
Se in passato, quindi, il subacqueo aveva l'obbligo di segnalarsi ex art. 130 D.P.R. 1639/68 a pena di pesanti sanzioni, mentre nulla era imposto ai diportisti che potevano scorrazzare liberamente nei pressi delle boe ed eventualmente rispondere solo in caso di incidente, dal 2003 transitare con una imbarcazione ad una distanza inferiore a 100 metri da una boa segnasub costituisce un illecito penale (art. 1231 Codice della Navigazione ed art. 650 Codice penale).
Boa sub |
E' chiaro che è molto difficile cogliere il colpevole in flagranza di reato, così come è altrettanto difficile rilevare l'identificativo di una barca che non rispetta le distanze di sicurezza, se non impossibile nel caso di un natante privo di immatricolazione. Lungi, pertanto, dall'aver risolto sic et simpliciter il problema della sicurezza delle immersione, si sono almeno forniti agli organi di controllo adeguati strumenti giuridici.
La prevenzione, dunque, a tutt'oggi resta di fondamentale importanza. Il subacqueo deve segnalarsi con una boa recante la classica bandiera rossa con striscia diagonale bianca o la lettera A, visibile a non meno di 300 metri. Se vi è un mezzo nautico di appoggio la bandiera va issata sul mezzo, dove è obbligatoria anche la presenza di una persona pronta ad intervenire in caso di necessità. Il subacqueo deve muoversi nel raggio massimo di 50 metri dalla verticale della boa o del mezzo nautico.
Di notte deve essere esposta una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte. Le unità in navigazione, invece, oltre a moderare la velocità, rispettando il limite che è di 10 nodi fino a 1000 metri dalla costa, ed a mantenersi a più di 100 metri di distanza dai galleggianti indicanti la presenza di subacquei, devono altresì spegnere il motore ed usare i remi nella fascia dei 300 metri dalla spiaggia o in specchi d'acqua in cui vi sono bagnanti.
La Circolare infine prescrive che i bagnanti, al di fuori delle acque riservate alla balneazione, possono anche loro esporre lo stesso segnale dei subacquei, ma con una sagola non più lunga di 3 metri.
Pur apprezzando lo sforzo normativo, qualche perplessità ancora rimane. Infatti, si sarebbe dovuto ribadire quello che la giurisprudenza di Cassazione aveva già a suo tempo chiarito (Cass. Civ., sez. I, 9 settembre 1997, n. 8780) ossia la soggezione all'obbligo di segnalazione non solo dei subacquei con bombole, ma anche degli apneisti.
Inoltre la facoltà del nuotatore di segnalarsi con una boa sembra scontata ed incontestabile, inutile quindi da precisare in una Circolare, mentre invece, a difesa questa volta del diportista, tale facoltà si sarebbe dovuta trasformare in obbligo.
Guarda anche: Le 10 principali sanzioni per le unità da diporto
Foto di coprtina: boa segna sub con bandierina incorporata da www.italianfishingtv.it
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