Marittimi - Le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori a bordo di navi mercantili
Di Edoardo Di Mauro
Di Edoardo Di Mauro
Nella Gazz. Uff. 9 marzo 2016 n.57 è stato pubblicato il d. lgs. 32/2016 in attuazione della direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.
La finalità della citata direttiva è quella di istituire un idoneo ed efficace sistema di attuazione e di controllo, ivi comprese le ispezioni, allo scopo di assicurare che le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili battenti bandiera nazionale soddisfano le prescrizioni delle pertinenti parti della Convenzionedell' Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL.
Il decreto di attuazione si applica a tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ed ai relativi lavoratori marittimi.
Sono definite dallo stesso decreto legislativo 32/2016 le funzioni delle autorità competenti, tra le quali quelli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
a) attuare la normativa in materia di ispezione e certificazione relativa al lavoro marittimo, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per i profili attinenti la sicurezza della navigazione;
b) esercitare l'attività di coordinamento e indirizzo in materia di lavoro marittimo;
c) programmare, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e con l'Ispettorato nazionale del lavoro, specifiche campagne ispettive finalizzate alla verifica delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, sulla base dei rapporti ispettivi, nonché sulla base di risultati statistici e di apposite ricerche relativamente agli infortuni dei lavoratori marittimi.
Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto assicura il controllo ed il coordinamento dell'attività ispettiva. Mentre l'attività di ispezione e di certificazione è svolta secondo le disposizioni della convenzione dagli uffici marittimi periferici retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, attraverso gli ispettori autorizzati.
Sono inoltre definiti i tipi di ispezione: iniziale, intermedia, di rinnovo e addizionale, nonché le attività svolte dall’ispettore a bordo della nave e quelle successive compresa la consegna del rapporto dell’ispezione all’autorità competente. Al termine di un' ispezione, inoltre, l'ispettore segnala immediatamente le deficienze al comandante della nave, stabilendo anche un termine per la correzione delle stesse, e redige un rapporto, in lingua italiana e in lingua inglese, notificandone immediatamente una copia al comandante della nave e all'armatore.
A seguito del rapporto consegnato l’autorità competente locale accerta, tramite l'ispettore, alla scadenza del termine fissato, che le deficienze emerse o confermate nel corso dell'ispezione sono state eliminate in conformità alla convenzione.
L'ispettore che rileva deficienze nell'attività della nave che, singolarmente o nel complesso, rendono le operazioni svolte a bordo pericolose per la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi, informa l'autorità competente locale che deve disporre la sospensione delle operazioni. La sospensione delle operazioni si protrae fino all'eliminazione del pericolo o fino a che l'ispettore, sulla base di ulteriori accertamenti, determina le condizioni alle quali l'operazione può continuare senza rischi per la sicurezza della navigazione e per la salute dei lavoratori marittimi.
Si attendono i decreti del Ministero delle infrastrutture e trasporti contenenti ulteriori disposizioni attuative.
Edoardo Di Mauro
Diritto della navigazione e ambiente
Tel. 333 45 88 540
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