Vuoi per la difficoltà nel comprendere le normativa, vuoi per gli sproloqui di banchina, che per una consuetudine di comportarsi al di fuori delle norme, è notoria la confusione che aleggia nel settore.
Di seguito cercherò di fare chiarezza su quanto espresso dalla normativa, poi se molti fanno diversamente, sappiano che quella non è la regola.
Locazione: l’unità deve essere nella disponibilità di un’Azienda Armatrice. Sulla licenza di navigazione dell’unità deve essere annotata sia la nomina di Armatore, che l’autorizzazione alla locazione di cui all’Art. 2 lettera a) del D.Lvo 171/2005.
E’ indirizzata ad un gruppo familiare o di amici che decidono di fare una vacanza assieme. Il locatario (colui che firma il contratto – nella norma indicato quale conduttore, ma non dell’unità, bensì del contratto di locazione) può designare un componente del gruppo che abbia una patenta valida per il tipo di navigazione intrapresa, purché questi non lo faccia onerosamente, anzi divida pariteticamente la quota individuale del costo della locazione.
Tuttavia, colui che ha firmato il contratto – anche se diverso da chi designato al comando – si assume la responsabilità ed i rischi della navigazione.
Al contempo il locatario è libero di decidere autonomamente dove e quando voglia navigare, salvo eventuali limiti imposti dal contratto.
Questo a significare che il locatario risponde civilmente sempre e comunque.
Sappiamo bene che molto spesso, in barba alla norma, l’azienda che loca l’imbarcazione a chi sprovvisto di patente o che non voglia condurre personalmente l’unità, consiglia uno “skipper” munito della sola patente nautica, che verrà pagato direttamente dal locatario.
In questo caso la responsabilità civile (vedi danni coperti e non dall’assicurazione) cade sempre sul locatario.
Per contro se lo skipper lavora in nero, potrebbe anche fare una vertenza sindacale e, qualora si facesse male a bordo, intentare una causa risarcitoria con tutto quello che ne consegue.
Il controllo da degli organi preposti mira sia a fare emergere il lavoro nero, che ad accertare che non si tratta di locazione, ma di noleggio irregolare.
In sostanza il contratto di locazione è un trasferimento temporaneo del possesso dell’unità dalla ditta armatrice al privato locatario, che quindi deve avere la massima cura del bene affidatogli.
Ecco perché viene richiesta una copertura per mezzo di un deposito cauzionale.
Noleggio: Anche in questo caso l’unità deve essere nella disponibilità di un’Azienda Armatrice. Sulla licenza di navigazione dell’unità deve essere annotata sia la nomina di Armatore, che l’autorizzazione al noleggio di cui all’Art. 2 lettera a) del D.Lvo 171/2005, nonchè di uno specifico certificato di sicurezza ed il rispetto delle norme HCCP.
E’ indirizzata ad un gruppo familiare o di amici che decidono di fare una vacanza assieme, demandandone il comando ad un dipendente della ditta armatrice ovvero regolarmente arruolato.
L’unità resta nella disponibilità della ditta armatrice in capo alla quale resta ogni responsabilità inerente la navigazione.
Il noleggio presuppone che il comandante designato dalla ditta di noleggio sia:
1) In possesso di uno dei titoli professionali marittimi sanciti dal Decreto 121 del 10 maggio 2005.
2) Regolarmente arruolato dalla ditta armatrice
3) Trascritto sul ruolino equipaggio dell’unità ed in regola con gli oneri assicurativi e previdenziali.
Il comandante per quanto possibile, concorda il viaggio con gli ospiti, ma spetta a lui qualsiasi decisione inerente la navigazione.
Noleggio occasionale: In barba a tutte le previsioni delle precedenti norme, è operativo l’Art. 49bis del D.Lvo 171/2005, che definisce il noleggio occasionale quale attività non commerciale.
In forza di tale definizione il privato proprietario di un’imbarcazione può proporla in noleggio assumendone personalmente il comando, senza necessità di specifici titoli marittimi, ma della sola patente nautica.
Altro vantaggio del noleggio occasionale è quello di poter fruire, per un massimo di 42 giorni di noleggio occasionale, di una tassazione agevolata del 20% senza fare cumulo con altri redditi (al pari della cedolare secca).
Per poter praticare il noleggio occasionale il proprietario deve preventivamente presentare dichiarazione sia presso la Capitaneria di Porto che all’Agenzia delle Entrate.
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