TRASPORTO MARITTIMO PASSEGGERI, NORME E CONSIGLI
Hai subito un danno alla tua auto o un infortunio durante la traversata? Ecco le risposte.

Hai subito un danno alla tua auto o un infortunio durante la traversata? Ecco le risposte.
Con l’approssimarsi dell’estate, servizi e operatori turistico - alberghieri, nonché affini, iniziano a funzionare e ad aprire i loro battenti in vista della stagione oramai iniziata.
Di questi operatori non fanno certo eccezione le compagnie di navigazione, e le annesse rotte da e per le isole, che come sempre assicureranno gli usuali collegamenti con le destinazioni più comuni e gettonate, attraverso i traghetti, nonché con il servizio di auto al seguito per i viaggiatori.
Ma cosa fare, o c’è da sapere, in caso di danno a persone o cose (automobili comprese)? Dopo il caso della Norman Atlantic, dove lo scorso 28 dicembre scoppiò un furioso incendio, con 11 vittime e 18 dispersi, la tematica è, a maggior ragione, di assoluta attualità.
In tali circostanze, sia per danni a cose, nonché per le lesioni (e decessi) alle persone, il Regolamento (CE) N. 392/2009 disciplina proprio la “responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente”, indicando, modalità, nonché le responsabilità, del vettore marittimo.
In primo luogo, come anche consigliato in un precedente articolo, anche se dedicato a tematiche leggermente diverse, sarà quanto più intelligente visionare le condizioni generali di trasporto prima della prenotazione.
In questo caso, come sempre, vi saranno chiare le eventuali clausole afferenti le limitazioni di responsabilità e, non in ultimo, eventuali modalità, proprie della policy interna a quella compagnia di navigazione, alle quali far opportuno riferimento in caso di danneggiamento.
Nell’eventualità di constatare la presenza di un danno alla propria vettura o altro bene trasportato, oltre a notificare l’accaduto ad un ufficiale di bordo (commissario od un ufficiale di coperta), attraverso un apposito verbale, il consiglio che diamo è sempre, nei limiti delle circostanze, di fotografare il bene. Un rilievo fotografico sarà sempre utile nella gestione delle operazioni peritali (se del caso) e nella richiesta di indennizzo.
Stesso concetto vale, in via indicativa, per gli infortuni a bordo. Infatti in questa non augurabile circostanza e nel caso in cui lo stesso sia dovuto, magari, da insufficienti segnaletiche di sicurezza o da opportune opere realizzate ad impedirli, eventuali richieste di risarcimento dovranno essere chiaramente corredate dalle usuali evidenze medico-legali del caso.
Daniele Motta
Perito e Consulente Navale
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