Ritrovamenti in mare

Può capitare durante una navigazione di trovare in mare, abbandonati alla deriva, gli oggetti più disparati: salvagenti, tavole da surf, tender, vele, ma anche relitti di imbarcazioni o natanti in buone condizioni misteriosamente privi di equipaggio. Come comportarsi in questi casi?
L’opinione comune è che le cose rinvenute in mare, o sul litorale, appartengono a chi le trova.
Una convinzione alimentata soprattutto da romanzi e film di avventura, in cui il mare è sempre territorio di nessuno e quindi tutti possono diventare padroni di ciò che trovano. In realtà non è così e anzi impadronirsi di questi oggetti può comportare il reato di appropriazione indebita e in alcuni casi anche quello di furto ai danni dello Stato italiano, con il rischio di andare incontro a pesanti sanzioni.
La materia che riguarda i “ritrovamenti” in mare è disciplinata dettagliatamente dal Codice della Navigazione e integrata da una corposa giurisprudenza, soprattutto per quanto riguarda i rinvenimenti dei beni archeologici e per quelli che avvengono in acque extraterritoriali.
Riportiamo quindi alcune indicazioni su come comportarsi nelle situazioni più comuni, in caso di ritrovamenti durante la navigazione lungo le acque territoriali.
Innanzi tutto, ogni oggetto rinvenuto in mare o sul litorale va denunciato all’Autorità Marittima entro tre giorni dal ritrovamento, o dal momento in cui si arriva a terra se si è in navigazione.
Se la scoperta avviene in alto mare, sarebbe comunque meglio mettersi subito in contatto tramite il VHF con l’Autorità Marittima, perché gli oggetti trovati potrebbero essere un indizio o reperti di un naufragio.
Prendendo in consegna le cose trovate, l’Autorità marittima redige un processo verbale indicando la descrizione degli oggetti, quella del luogo in cui sono stati trovati, il loro valore (ricorrendo se è il caso all’assistenza di periti) e facendo una valutazione sul grado di conservabilità.
Per lo scopritore è previsto il rimborso delle spese e un premio pari ad un terzo del valore degli oggetti se il ritrovamento è avvenuto in mare, o a un ventesimo se è avvenuto su terreno demaniale (spiaggia, costa, ecc…). Questo compenso è a carico del proprietario dell’oggetto ritrovato o, se questi resta ignoto, dell’Autorità Marittima che si occupa della sua vendita.
L’Autorità Marittima, infatti, una volta preso in consegna l’oggetto ritrovato, provvede alla sua custodia e pubblica un “Avviso di ritrovamento”, che deve essere affisso per almeno tre mesi, invitando gli aventi diritto a presentarsi per prendere possesso del bene.
Trascorso il periodo di tempo indicato dall’Avviso di ritrovamento, e comunque entro sei mesi, se il legittimo proprietario non si fa avanti, l’Autorità Marittima procede alla vendita. La somma ottenuta dalla vendita, detratte le spese di custodia e il compenso spettante allo scopritore, viene quindi depositata presso un istituto di credito.
Se entro due anni da questo deposito i proprietari non fanno valere i propri diritti, la somma viene devoluta alla Cassa Nazionale per la Previdenza Marittima. Solo nel caso non si presentino acquirenti, l’Autorità Marittima può disporre di donare gli oggetti a chi li ha trovati.
Da segnalare che il Codice della Navigazione considera “appartenenti allo Stato” anche i cetacei arenati sul litorale. Chi li trovasse, quindi, deve farne denuncia entro tre giorni dal ritrovamento.
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