Il Dl 1/2012 ha introdotto la possibilità per i titolari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, e per gli utilizzatori in locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto, di concederle, in forma occasionale, in noleggio. Questa attività non costituisce “uso commerciale dell'unità” e i proventi possono essere assoggettati a un'imposta sostitutiva del 20%, se i contratti hanno una durata complessiva non superiore a 42 giorni. La scelta comporta, in ogni modo, l’esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute nell'attività di noleggio.
Attenzione: la disposizione è stata modificata dal Dl 69/2013; in precedenza, la possibilità di fruire del regime sostitutivo era limitata alle persone fisiche ed era subordinata a un limite quantitativo di proventi: 30.000 euro annui.
Per poter fruire dell’imposta sostitutiva (di quelle sul reddito e delle relative addizionali) occorre comunicare il noleggio occasionale all’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione va compilata, sottoscritta e trasmessa, prima dell'inizio di ciascuna attività di noleggio, allegandola (in formato ".pdf", ".gif", ".tiff" o ".jpg") a un messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella: dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it
Le copie delle comunicazioni, con le relative ricevute di trasmissione, e dei contratti di noleggio, devono essere tenute a bordo dell'imbarcazione o nave da diporto, a disposizione delle autorità di controllo.
Attenzione: il noleggio occasionale è subordinato alla comunicazione da inviare, oltre che all'Agenzia delle Entrate, anche alla Capitaneria di porto territorialmente competente e, nel caso dia luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, all’Inps e all’Inail (l'inadempimento è punito con sanzioni pecuniarie). Le modalità sono illustrate nel decreto 26 febbraio 2013, emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Mef e con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
La richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva va fatta direttamente con la dichiarazione dei redditi, nella quale vanno indicati anche i proventi.
Chi sceglie di assoggettare i proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale all’imposta sostitutiva deve conservare (fino al decorso dei termini di decadenza dell’attività di accertamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali):
L’imposta sostitutiva va versata utilizzando il modello F24 (codice tributo “1847”, istituito con la risoluzione n. 43/E del 23 aprile 2014.
Agenzia delle Entrate
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