Nautica - Conversione in Legge del DL 193/2016: misure con potenziale impatto sul settore
A cura di Ciro Serio
A cura di Ciro Serio
E’ Legge il decreto fiscale collegato alla manovra 2017, dopo il via libera dell’Aula del Senato alla fiducia chiesta dal governo sul decreto fiscale.
Il decreto, essendo stato approvato in un testo identico a quello che ha ottenuto il sì di Montecitorio, è dunque legge (a palazzo Madama il via libera alla fiducia coincide con l’approvazione dell’intero provvedimento)
il decreto legge 193 2016 - collegato alla Legge di stabilità 2017 contenente le misure fiscali urgenti - era stato pubblicato il 22 ottobre u.s., in attesa della conversione in legge.
Nel decreto, entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono contenute le novità di seguito elencate.
1. Soppressione di Equitalia
dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia saranno sciolte e per le attività di riscossione sarà istituito l’ente pubblico economico «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Rottamazione cartelle Equitalia
E’ una nuova misura inserita nel DL che prevede una sanatoria, o meglio, una rottamazione delle cartelle Equitalia emesse entro il 31 dicembre 2015, termine poi cambiato, a seguito dell'approvazione di un emendamento di modifica presentato nel corso dell’esame del decreto 193/2016 nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.
Sulla base del nuovo testo di legge, la “rottamazione” delle cartelle è stato così modificata (rispetto all’originaria previsione del DL):
• E' concessa la definizione agevolata delle cartelle notificate dal 2000 al 31 dicembre 2016;
• La scadenza domanda condono Equitalia slitta dal 23 gennaio al 31 marzo 2017.
• E' concessa la possibilità anche per gli Enti locali che non si affidano ad Equitalia per la riscossione, di poter concedere il condono delle cartelle esattoriali;
• In caso di importo rateizzato, l'ultima rata non dovrà essere pagata entro marzo del 2018 ma entro settembre 2018.
• Il numero delle rate della rateizzazione, passano da 4 a 5, a patto però che il 70% di quanto dovuto, sia pagato entro il 2017 ed il restante 30%, entro settembre 2018.
3. Misure per il recupero dell'evasione
Per le operazioni rilevanti ai fini IVA i soggetti passivi dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, comprese le bollette doganali e i dati delle relative variazioni, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Inoltre dovranno essere comunicati tutti i dati delle liquidazioni periodiche
4. Dichiarazione integrativa a favore
Le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dell’IVA e dei sostituti d'imposta potranno essere integrate per correggere errori od omissioni, anche oltre l’anno di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, e fino a quando i termini per l’accertamento non siano prescritti (di solito 5 anni).
Dal punto di vista operativo, si noti che:
• l’integrativa a favore presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (nello stesso termine breve già previsto dalla disciplina previgente) consente l’utilizzo immediato del credito in compensazione secondo le regole ordinarie;
• l’integrativa a favore presentata oltre tale termine ed entro quello di accertamento comporta l’utilizzo differito del credito che ne scaturisce in compensazione solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa.
5. Riapertura della voluntary disclosure: caso delle imbarcazioni all’estero
Dal 24 ottobre 2016 fino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ( di seguito VD) per sanare le violazioni commesse entro il 30.09.2016.
Rientrano nella procedura di regolarizzazione le imbarcazioni - mai dichiarate - detenute all’estero e/o quelle battenti bandiera estera, anche se detenute in Italia .
Ricordiamo ai lettori che L’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 prevede l’obbligo di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi (nel Quadro RW) gli investimenti all’estero – tra cui le imbarcazioni - e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale, e quindi alla VD, sono le persone fisiche - anche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo - gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente residenti in Italia.
L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle imbarcazioni da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui i detti beni siano posseduti dal contribuente per il tramite di interposta persona.
E’ il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano l’effettiva disponibilità delle imbarcazioni “formalmente” intestate ad un trust (sia esso residente che non residente); ogni qualvolta il trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità.
Analoghe considerazioni valgono in caso di imbarcazioni all’estero o in Italia detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari (cfr. risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002).
Oggetto di regolarizzazione sono sia l’obbligo di indicazione dell’imbarcazione sul Quadro RW, sia gli eventuali redditi connessi all’imbarcazione.
La procedura in commento interessa le annualità dal 2010 al 2015 (dal 2009, per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale), salva l’applicazione del “raddoppio dei termini”(per le attività localizzate in Paesi black list “senza accordo”), nel qual caso i periodi d’imposta rilevanti sono quelli dal 2006 al 2015 (dal 2004, per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale).
Il principale vantaggio della procedura in parola consiste nell’accesso a sconti sanzionatori e nell’esclusione dalla punibilità, sul piano penale, di determinati delitti.
Quanto alle sanzioni amministrative, l’art. 5 quinquies del D.L. n. 167/1990 prevede che le sanzioni relative agli obblighi di monitoraggio (i.e., compilazione del quadro RW), pari al 3% in caso di attività detenute in Paesi white list e al 6% in caso di attività black list, siano ridotte “alla metà del minimo edittale”, con una percentuale oscillante, dunque - a seconda delle circostanze- tra l’1,5 e il 3%.
Tali riduzioni sono, però, ammesse solo qualora:
[3] Al fine di individuare i casi in cui il trust deve essere considerato interposto si può fare riferimento alle fattispecie esemplificative indicate nella circolare 43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 1 e nella circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010.
a. le attività siano trasferite in Italia o in Stati Membri UE o, ancora, in Stati aderenti all’Accordo SEE che consentano un effettivo scambio di informazioni con il nostro Paese, inclusi nella lista di cui di cui al D.M. 4 settembre 1996; ovvero,b. le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati risultavano e risultano ivi detenute; ovvero
c. l’autore della violazione rilasci, all’intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, l’autorizzazione a trasmettere i relativi dati alle autorità nazionali competenti (waiver), allegando all’istanza una copia controfirmata dall’intermediario finanziario estero.
In caso diverso, la riduzione applicabile è, invece, limitata al solo 25%.
Quanto alle sanzioni irrogabili per l’evasione di imposte dirette e/o indirette (i.e., omessa o infedele dichiarazione dell’imposta sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, IRAP e IVA), l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria consente la riduzione delle stesse a un quarto del minimo edittale.
Per quanto attiene, invece, alle sanzioni penali, la voluntary disclosure garantisce l’esclusione dalla punibilità `per tutti i reati tributari dichiarativi, per l’omesso versamento delle ritenute certificate e dell’IVA.
Non sono, altresì, punibili i reati di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e il reato di auto-riciclaggio, con la previsione espressa - a quest’ultimo proposito - che la non punibilità si estende fino al versamento della prima o unica rata della voluntary.
Ciro Serio Avvocato tributarista in Roma: ciro.serio@yahoo.it.
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