Ritorniamo con questo articolo a parlare di sinistri, questa volta di quelli afferenti la perdita totale o parziale dell’unità, mettendo sulla lente d’ingrandimento alcune pratiche da evitare assolutamente.
Nella casistica accade, più di quanto si possa immaginare, di trovare armatori che a fronte di un sinistro, gestendo (o meglio non gestendo) l’evento in maniera sommaria, spesso in buona fede, si ritrovino a subire passivamente non solo l’evento infausto ma, altresì, gli stessi strascichi economici dell’accaduto.
Il primo errore è dato spesso dal fattore tempo. Non di rado infatti, dopo l’evento, molti attendono semplicemente il sopralluogo del commissario d’avaria al fine di attendere e conoscere se l’assicurazione coprirà i danni subiti…
Probabilmente in questo, non vi è nulla di più sbagliato. In primo luogo, purché se ne dica, il perito cercherà, certamente nei limiti deontologici e tecnico-professionali, di fare chiaramente gli interessi della mandante (in questo caso l’assicurazione), la quale, come anche citato in un precedente articolo, farà di tutto pur di evitare di sborsare quattrini.
La soluzione, che vale per ogni sinistro, piccolo o grande, è quella di nominare un proprio perito di parte, il quale, anzitutto, e se chiamato con celerità, avrà modo di gestire subito a caldo le dinamiche dell’accaduto per poi affrontare, nel cosiddetto contraddittorio, il sopraluogo, nonché le successive risultanze date (anche) dalla relazione del perito dell’assicurazione.
Facendo ciò è chiaro che tutti gli eventuali elementi, non solo verranno opportunamente messi in luce, ma si avranno molte più probabilità atte a limitare la responsabilità dell’episodio o la totale, per così dire, estraneità rispetto all’accaduto.
E se ci fosse un caso limite? Facciamo un esempio (anche se realmente accaduto).
Un armatore, di una piccola imbarcazione di 13 metri, affida ad un cantiere (avendolo già pagato) un refitting della propria unità, la stessa alaggiata nel piazzale del cantiere è però provvista dell’assicurazione (RC – Corpi e Macchina).
Una sera l’unità prende fuoco e l’imbarcazione, in vetroresina, è completamente distrutta.
Battaglia già persa?
Assolutamente no. Il perché sta in molteplici fattori.
In primo luogo, nonostante l’imbarcazione non fosse coperta da assicurazione, non esula certo le responsabilità dirette ed indirette del cantiere, il quale deve essere sempre, e doverosamente, responsabile per la custodia delle unità, non in ultimo garantendo ogni tipo di precauzione atta a limitare ogni evento dannoso alle imbarcazioni tenute a secco o comunque interessate da eventuali lavori.
E’ chiaro che in una tale circostanza, dove viene a mancare l’assicurazione, il motivo del contendere e le relative indagini peritali, dovranno puntare sulla natura e sulle modalità dell’accaduto, i fattori ambientali al momento dello stesso, nonché dalla presenza di tutti gli elementi che avrebbero, nei limiti delle umane possibilità, potuto evitarlo.
Ma come andò a finire? Purtroppo, in questo caso, negativamente.
L’armatore, chiamatoci ben 90 giorni dopo l’accaduto, per valutare un intervento peritale e giudiziale, non ha potuto così permetterci di effettuare delle buone indagini peritali, atte all’accertamento delle motivazioni e delle cause del sinistro, non in ultimo in quanto lo stesso, seppur in buona fede, cercò di addivenire ad una soluzione per le vie brevi con il cantiere.
Il risultato? Perdita di tempo a parte, tenuto conto dei danni subiti, il valore dell’unità, nonché le somme già sborsate il conto ha raggiunto un totale di 45.000 euro.
Daniele Motta
Perito e Consulente Navale
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