Le unità da diporto, con o senza marcatura CE, devono tenere a bordo i seguenti documenti:
I natanti a remi e a vela, quando navigano per diporto o in attività di pesca sportiva, devono avere a bordo (anche se non previsti dalla legge) soltanto i documenti di riconoscimento delle persone imbarcate.
I natanti a motore, oltre ai documenti di riconoscimento delle persone a bordo, devono avere:
la dichiarazione di potenza del motore ovvero il certificato d’uso del motore (quest’ultimo è stato soppresso), sia per i motori fuoribordo che entrobordo. Sul documento sono indicate la potenza del motore in Kw/Cv e la cilindrata per determinare l’eventuale obbligo della patente nautica, nonché il consumo orario;
la polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi (limite di garanzia minimo 774.685 euro) per le unità munite di motore di qualsiasi potenza. Il limite dei tre cavalli fiscali è stato soppresso. I contrassegno del certificato va esposto e posizionato in un punto ben visibile;
La patente nautica in corso di validità (il pagamento del bollo annuale è stato soppresso). La patente è obbligatoria quando la potenza del motore o complessiva dei motori supera i 40,8 CV, pari a 30 KW, o la cilindrata supera i 750 cc. se a carburazione a due tempi, i 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuoribordo o se a iniezione diretta, 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entrobordo, 2.000 cc. se diesel nonché quando la navigazione si svolge ad una distanza superiore alle sei miglia dalla costa ovvero per condurre le moto d’acqua;
Nel caso vi sia a bordo un Vhf (è obbligatorio quando si naviga a distanza superiore alle sei miglia dalla costa) devono essere tenuti a bordo:
1. certificato limitato di Rtf dell’operatore (si consegue senza esame e non è soggetto a scadenza o a bollo);
2. licenza di esercizio Rtf (rilasciata, in virtù della nuova legge sulla nautica, direttamente dall’Ispettorato Regionale delle Comunicazioni, avente la giurisdizione sul luogo di residenza dell’interessato).
Per i natanti costruiti in serie deve essere tenuto a bordo il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità (originale o copia autenticata). Su tale certificato sono indicati: la specie di navigazione cui l’unità è abilitata; la potenza massima (e la massa) del motore installabile a bordo; il numero delle persone trasportabili, sempre più favorevole rispetto a quello stabilito dal regolamento di sicurezza per le unità non omologate (3 persone fino a m. 3,50, 4 persone fino a m. 4,50, 5 persone fino a 6 m., 6 persone fino a m. 7,50, se superiore 7 persone).
Per navigare fino a 12 miglia dalla costa i natanti oltre ai documenti sopra menzionati, devono avere a bordo uno dei seguenti documenti attestanti l’idoneità:
il certificato di omologazione e dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore dai quali risulta che l’unità è abilitata alla navigazione senza alcun limite (o oltre sei miglia dalla costa);
l’estratto del R.I.D. (Registro delle Imbarcazioni da Diporto) rilasciato, per le unità già iscritte e successivamente cancellate dai registri, dall’ex Ufficio di iscrizione, dal quale risulta che l’unità era abilitata alla navigazione senza alcun limite;
una specifica attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato.
Nota: i natanti con marchio CE non hanno più l’obbligo di avere a bordo il “manuale del proprietario”
Le imbarcazioni, oltre ai documenti di riconoscimento delle persone a bordo, devono avere:
la licenza di navigazione (non va sottoposta ad alcun visto periodico);
la dichiarazione di potenza o il certificato d’uso del motore (solo per le unità munite di motore fuoribordo);
la polizza di assicurazione (sempre obbligatoria: il limite dei tre cavalli fiscali è stato soppresso) il contrassegno del certificato va esposto;
il certificato di sicurezza in corso di validità (le annotazioni di sicurezza riportate sulla licenza sono valide fino alla loro scadenza);
licenza di esercizio RTF (obbligatoria per tutte le unità che hanno un apparecchio radiotelefonico a bordo). Il documento non ha scadenza.
Nota: nel documento sono indicati oltre gli elementi di individuazione dell’unità ed il nominativo internazionale anche il tipo di apparato VHF installato a bordo autorizzato.
certificato limitato Rtf (si consegue senza esame) – non ha scadenza;
patente nautica, in corso di validità, quando prescritta (la tassa annuale è stata soppressa);
Nota: la tassa di stazionamento è stata soppressa per tutte le unità da diporto;
Sullo scafo delle unità CE è apposta la targhetta del costruttore nella quale sono indicati la categoria di progettazione (A, B, C o D), la portata massima consigliata in kg. e il numero massimo delle persone trasportabili. Ulteriori notizie riguardanti l’utilizzazione dell’unità sono riportate nel “Manuale del proprietario” che è consegnato dal costruttore al proprietario al momento dell’acquisto.
Nel caso venga installato un motore ausiliario, questi deve essere munito della dichiarazione di potenza o del certificato d’uso e di una polizza di assicurazione autonoma. I motori installati a bordo delle unità da diporto di qualsiasi potenza devono avere una propria copertura assicurativa.
Per la navigazione tra i porti nazionali, i documenti possono essere tenuti a bordo in copia autenticata.
Abilitazione alla navigazione
Le unità con il marchio CE, in relazione alla categoria di progettazione, sono abilitate alle seguente specie di navigazione:
Categoria A: senza alcun limite;
Categoria B: con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
Categoria C: con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);
Categoria D: per la navigazione nelle acque protette, con vento forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,3 metri.
Nota: per misurare la forza del vento si usa la scala Beaufort. Per altezza significativa dell’onda s’intende l’altezza media calcolata considerando un terzo delle maggiori altezze d’onda osservate in un dato periodo. La valutazione degli elementi meteo-marini è fatta dallo skipper che si assume anche la responsabilità di impiegare l’unità nei limiti della categoria di progettazione assegnata dal costruttore, secondo le istruzioni riportate nel manuale del proprietario.
Navigazione con i tender
I natanti da diporto a motore fino a 10 metri (la lunghezza di tali unità è stata allineata, dalla legge di riforma della nautica, a quelle a vela), quando utilizzate come “tender” devono riportare sullo scafo la sigla e il numero d’iscrizione (es. tender to GE 100D). Nel corso della navigazione entro un miglio dalla costa o dall’unità-madre, se si trova al largo, a bordo è obbligatorio avere solo le cinture di salvataggio e il salvagente anulare con cima, con esclusione delle altre dotazioni. Il tender deve essere munito della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d’uso (valido anche dopo la soppressione) e della polizza di assicurazione, obbligatoria, dopo la riforma della nautica, per tutti i motori installati a bordo (il limite di esenzione dei tre cavalli fiscali è stato soppresso)
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