Liguria - I concessionari di posti barca e le strutture balneari nella Direttiva Bolkestein
Comunicato stampa, 22 marzo 2016
Comunicato stampa, 22 marzo 2016
Ieri ho avuto l’opportunità di essere ospite al Convegno organizzato dall’Amico Alessandro Riccomini, Presidente Regionale CNA balneatori della Liguria.
Angelo Siclari Presidente ACO Liguria |
Ancora una volta emerge, ed in modo chiaro, come le strutture turistico/ricreative che fanno riferimento ai concessionari di posti barca e strutture balneari si trovino inserite, senza doverlo essere, nella Direttiva Bolkestein che è, come ormai assodato in centinaia di dibattiti, convegni, incontri in giro per l’Italia, uno strumento di regolamentazione di servizi.
Perché questi comparti non devono essere inserite in tale direttiva comunitaria? Per il semplice motivo che si tratta di concessioni di beni come recitano sia il Codice Civile all’art. 822, sia il Codice della Navigazione all’art. 28
CODICE CIVILE
Art. 822
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
Questi beniappartengono al demanio necessario (o naturale), in quanto sono dei beni che per la loro naturale attitudine a soddisfare interessi pubblici non possono che essere di proprietà dello Stato.
CODICE DELLA NAVIGAZIONE (in vigore dal 1942)
Art. 28
Fanno parte del demanio marittimo:
a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’ anno comunicano liberamente col mare;
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
Premesso ciò è evidente, che da tali disposti normativi ed in modo inequivocabile, si tratta di beni e pertanto su di essi vige il concetto di bene “uti dominus”.
L’espressione “uti dominus” è un brocardo latino che indica la modalità di possesso di un bene. Un soggetto che possiede un bene uti dominus lo gestisce “come se ne fosse il proprietario”, ossia godendone dell’uso e degli eventuali guadagni derivanti da un bene.
In poche parole lo Stato dei suoi beni ne può fare ciò che ne ritiene più utile. Di fronte al beneficio che i beni demaniali rappresentano per il nostro stesso PIL, lo Stato membro non deve che fare una politica di tutela di quelle imprese che contribuiscono al prodotto interno lordo.
Ecco perché la Direttiva Bolkestein non è applicabile su spiagge e/o porti, in quanto semplicementeessa regola i servizi e non i beni su cui insiste l’ uti dominus. Lo stesso padre di tale direttiva, il Sig. Bolkestein, lo ha anche evidenziato in più occasioni: la direttiva non riguarda i beni ma i servizi, consapevoleche la proprietà degli Stati membri non può essere “gestita” da norme extra nazionali proprio per il principio uti dominus dei beni.
Su questi principi, a mio avviso, occorre concentrare ogni sforzo per far si che le imprese che, non dimentichiamo, da sempre producono reddito devono essere assolutamente tutelate dallo Stato membro, semplicemente sottraendoli alle evidenze pubbliche. La stessa Direttiva Bolkestein, nella sua articolazione, evidenzia come si debba, comunque, tenere conto degli interessi dello Stato membro poiché dalla sua applicazione esso non deve RIMETTERCI.
Angelo Siclari
Presidente ACO Liguria
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