Agenzia dele Entrate - Investimenti e attività all’estero: modalità e criteri per i controlli
A cura di Ciro Serio
A cura di Ciro Serio
Pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che definisce gli elementi su cui verranno formate le liste selettive dei contribuenti oggetto di verifica
In materia di contrasto all’evasione relativa ad attività finanziare e investimenti detenuti all’estero da cittadini italiani, il decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2017 (Dl 193/2016) ha previsto che i Comuni sono tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate i dati di coloro che chiedono l’iscrizione all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) entro i sei mesi successivi alla richiesta.
Scopo della comunicazione è consentire la formazione delle liste selettive per i necessari controlli (articolo 83, comma 17-bis, Dl 112/2008, come modificato dall’articolo 7, comma 3, Dl 193/2016). A regime, l’acquisizione di tali dati avverrà attraverso l’Anpr, ovverosia l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, che sostituirà le attuali Anagrafi tenute dai Comuni. A oggi, però, il sistema basato sull’Anpr non è ancora operativo. Pertanto, si è reso necessario individuare una modalità transitoria di comunicazione dei dati per garantire l’operatività delle disposizioni antievasione introdotte dal Dl 193/2016.
Con il provvedimento del 3 marzo 2017, quindi, si prevede che, in via transitoria e fino alla completa e definitiva attuazione dell’Anpr, i dati di coloro che richiedono l’iscrizione all’Aire siano trasmessi con le modalità stabilite dagli accordi convenzionali di cooperazione informatica tra Agenzia delle Entrate e ministero dell’Interno. Inoltre, si stabilisce che, in fase di prima attuazione delle nuove disposizioni antievasione, saranno oggetto di trasmissione anche i dati relativi alle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione all’Aire a decorrere dal 1° gennaio 2010 (qualora non siano già stati comunicati all’Agenzia).
Quanto alle liste selettive, sulla base delle quali individuare i soggetti da sottoporre all’attività di controllo, il provvedimento in esame definisce i criteri utilizzabili per la loro formazione, essenzialmente fondati su elementi segnaletici della effettiva permanenza in Italia di coloro che richiedono l’iscrizione all’Aire.
I criteri/elementi individuati sono i seguenti:
1) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata;
2) movimenti di capitale da e verso l’estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell’ambito del monitoraggio fiscale;
3) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle amministrazioni fiscali estere nell’ambito di direttive europee e di accordi di scambio automatico di informazioni;
4) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
5) atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente;
6) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
7) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
8) titolarità di una partita Iva attiva;
9) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
10) titolarità di cariche sociali;
11) versamento di contributi per collaboratori domestici;
12) informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Cu e con il modello 770;
13) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini Iva.
Tali elementi potranno essere utilizzati e valutati singolarmente ovvero in combinazione tra loro e saranno inclusi nelle liste i soggetti rispetto ai quali risulteranno presenti uno o più degli elementi suindicati. Il provvedimento espressamente prevede che, in fase di prima attuazione delle nuove disposizioni, i suddetti criteri verranno utilizzati anche per la formazione delle liste selettive relative alle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione all’Aire a decorrere dal 1° gennaio 2010 e che non hanno presentato istanza di collaborazione volontaria (voluntary disclosure), i cui termini, come noto, sono stati riaperti dal Dl 193/2016.
Inoltre, il provvedimento sottolinea che altro elemento fondamentale per il contrasto alla mancata dichiarazione delle attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali detenuti all’estero è rappresentato dai dati forniti dalle autorità fiscali straniere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, sulla base delle direttive europee e degli accordi internazionali (ad esempio, informazioni relative alle proprietà immobiliari e ai conti detenuti all’estero da soggetti residenti). Sotto tale profilo, vengono in rilievo soprattutto la direttiva del Consiglio 2011/16/Ue (come modificata dalla direttiva 2014/107/Ue) e, a livello extra-Ue, gli accordi relativi allo scambio automatico di informazioni finanziarie attuato secondo il Common reporting standard nonché l’accordo Facta sottoscritto con gli Usa.
Ciro Serio Avvocato tributarista in Roma: ciro.serio@yahoo.it
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